Concorso BNL
Anno III - Numero 4 - Maggio 2008

Al via le prime azioni della Consulta nazionale dell’intermediazione

Luciano Passuti
Luciano Passuti
 
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La Consulta nazionale dell’Intermediazione immobiliare riprende i lavori e i primi incontri istituzionali. A seguito dell’incontro avuto nelle scorse settimane a Bologna coordinato da Susanna Acerbi la Consulta nazionale ha previsto una nuova serie di azioni.
Una delegazione della Fiaip, composta dal presidente nazionale Fiaip Franco Arosio, dal vicepresidente vicario Paolo Righi e dal delegato alla Consulta nazionale Luciano Passuti insieme ai membri di Fimaa e ad Anama  è stata infatti ricevute nei giorni scorsi presso la Commissione Studi sulla Fiscalità Immobiliare del Ministero dell'Economia Dipartimento delle Finanze a Roma. Sul tappeto le richieste presentate dalle tre associazioni che sono la rivisitazione dell'Iva sulle provvigioni e sulla compravendita immobiliare. Inoltre si è discusso di tutto il pacchetto su imposta di registro ed oneri gravanti per il settore.

E’ stata infatti richiesta con forza l’abolizione del pagamento in solido della tassa di registro che colpisce gli agenti immobiliari, e l’abolizione dell’indicazione dei corrispettivi delle fatture in quanto limitanti della libera trattativa tra le parti. E’ stata infine  inoltre richiesta nuovamente una tassazione separata sugli stessi redditi da locazione.
La Consulta nazionale ha previsto anche di dare corso ai rapporti con il Ministero dello Sviluppo economico ed in particolare per quanto riguarda: il mantenimento del Ruolo Agenti d'Affari con il ritorno delle Associazioni sia in Commissione Ruolo che in quella d'esami. La discussione si è anche incentrata sulle norme che determinano obblighi gravosi nei confronti della categoria e la sistemazione della vicenda legata alla registrazione delle scritture private.


 


Più chiarezza c’è, meglio è

A Torino Fiaip affronta le questio legate alla trasparenza nella compravendita immobiliare

Torino

La compravendita di un immobile è oggi diventata ben più complessa che in passato, infatti  sono necessarie  diverse competenze professionali perché l’utente/consumatore possa addivenire con tranquillità alla conclusione di una transazione. E’ un segnale importante  quello dato da Fiaip a Torino dove per la prima volta  i principali enti e le categorie professionalmente interessate si sono  uniti nell’intento comune di dare un’informazione più chiara con l’auspicio mai negato di una futura semplificazione. La figura dell’Agente Immobiliare professionale quale garante della regolarità di una transazione, non certo come professionista isolato ma in contatto continuo con le diverse professionalità che interagiscono tra di loro per addivenire ad un trasferimento immobiliare sicuro  è oggi ancora più indispensabile. F.I.A.I.P.( Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali)  con un intervento costante sulla formazione e l’aggiornamento dei suoi associati da oltre 30 anni lavora in questa direzione che ha per fine ultimo la soddisfazione e la tutela di chi si affida a un Agente Immobiliare professionale. E’ proprio l’agente immobiliare la figura che mette in contatto il venditore e il compratore, secondo Antonella Riassetto di Federconsumatori, intervenuta al convegno, che ha puntualizzato come “l’acquisto della casa è un problema che va sempre affrontato con particolare attenzione perché anche le compravendite più sicure possono riservare delle sorprese. “Entrambe le parti devono procedere ad una serie di passaggi obbligati che rappresentano momenti importanti che impongono una prudente valutazione, infatti sono parecchie le fatiche che bisogna affrontare prima di poter essere sicuri, non solo di aver acquistato bene, ma che sia stata rispettata la normativa”. Infine secondo il vicepresidente nazionale vicario Paolo Righi,intervenuto all’incontro “stiamo assistendo sempre più alle problematiche relative alle ipervalutazioni degli immobili, agenti immobiliari poco corretti che pur di prendere l’incarico in esclusiva per vendere l’immobile, forniscono alla proprietà valori di mercato eccessivi. Tale atteggiamento deprecabile provoca alla lunga una forte distorsione, creando spesso aspettative impossibili.”

Carlo Busto
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Mercato immobiliare: gli immigrati non comprano più casa

Scenari Immobiliari prevede l'inversione di tendenza

Gli immigrati hanno dato un contributo consistente al mercato immobiliare della casa. Lo scorso anno – ha calcolato Scenari Immobiliari – il valore delle transazioni che hanno coinvolto gli immigrati è stato di 16,8 miliardi rispetto ai 103 circa dell’intero business abitativo. Stessa cosa per quanto riguarda il numero delle compravendite: 135mila quelle degli immigrati rispetto alle quasi 800mila dell’intero comparto abitativo. Insomma un pilastro importante, che comincia però a mostrare qualche crepa. A partire da quest’anno, si prevede infatti una doppia inversione di tendenza, con un calo sia degli scambi, sia dei volumi di mercato. La retromarcia è iniziata nel settembre scorso, con un’accelerazione nei primi mesi di quest’anno. La causa principale è la stretta sui mutui sia perché la categoria non è tra quelle considerate più affidabili dalle banche, sia perché le richieste di mutuo tendevano a coprire tutto o quasi l’importo necessario.
Intanto l'Agenzia del territorio fa retromarcia sui dati delle nuove costruzioni. I dati pubblicati - spiega il direttore dell’Osservatorio immobiliare - corrispondono effettivamente ai nuovi accatastamenti, ma non si era tenuto conto della distinzione fra nuovi immobili e nuovi accatastamenti di edifici esistenti ma non comunicati al Catasto». In sostanza, fra le nuove costruzioni è stata computata anche una quota, che sembra abbastanza rilevante, di nuove immobili denunciati di recente. »


Casa sotto chiave

Sicurezza, per Confedilizia necessario correggere norma sulla requisizione degli immobili

Con l'articolo 5 del decreto DL n. 93/2008, al fine di eliminare le condizioni favorenti la permanenza nel territorio dello stato dei soggetti che non hanno titolo per soggiornarvi (lo straniero extracomunitario clandestino entrato o espulso, ma anche il cittadino comunitario allontanato o che abbia superato il termine di durata del soggiorno) è stato introdotto un nuovo reato che si sostanzia nella cessione al soggetto, irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, di immobili a titolo oneroso. Il reato è punito con l'arresto e la confisca dell'immobile ceduto. La norma del decreto-legge sulla sicurezza che sanziona con l'arresto e la confisca la "cessione" di immobili a stranieri irregolari, "sembra riferirsi, per come formulata, esclusivamente alle compravendite. Se l'intenzione del Governo era quella di prevederne l'applicazione per le locazioni, deve essere corretta". E' quanto osserva in una nota la  Confedilizia.  Per l'associazione della proprietà edilizia occorre anche risolvere "tutta una serie di ulteriori problemi concreti che il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale pone, primo fra tutti quello del rapporto fra durata dei contratti di locazione e durata dei permessi e dei visti di soggiorno. Avendo questi ultimi, infatti, una durata massima di due anni, salvo rinnovo, ci si chiede - rileva Confedilizia - se un proprietario possa concedere in locazione un immobile per un periodo superiore e, in caso positivo, quali strumenti abbia per non incorrere in sanzioni nel caso in cui il permesso del proprio inquilino non venga rinnovato". La Confedilizia auspica che i problemi evidenziati possano essere affrontati e risolti dal Parlamento in fase di conversione in legge del decreto.

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Rinnovata la Partneship con Bnl – Gruppo Bnp Paribas

Leonardo Tintori anticipa le strategie della rinnovata alleanza con Fiaip

BNL

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato Leonardo Tintori responsabile delle reti terze, area partnership di BNL.
In cosa consiste la partnership rinnovata da Bnl con Fiaip?

La partnership Bnl-Fiaip è una collaborazione che va avanti da alcuni anni e due anni fa ha subito una fase di rallentamento, nel senso che il volume di mutui che gli agenti immobiliari e i mediatori creditizi Fiaip canalizzavano su Bnl faceva quasi il 50% di quello che era il totale degli impieghi a medio e lungo termine di Bnl nel globale, relativamente alle reti terze e ai partner esterni alla nostra banca. Poi improvvisamente c’è stata una fase in cui questa collaborazione è venuta leggermente meno e l’idea, parlando con i vertici nazionali di Fiaip, è stata quella di rivitalizzare questa partnership in maniera significativa. Ci siamo messi a tavolino e abbiamo cercato di fare un piano di attività comuni che potessero consentirci a noi come banca di essere un interlocutore sempre più importante all’interno di Fiaip e ci potessero consentire nel contempo di riportare i volumi di canalizzato dalla Federazione agli stessi livelli di 3-4 anni fa. Già lo scorso anno abbiamo fatto dei volumi incrementali con Fiaip direi significativi, e in virtù di quello ad ottobre scorso abbiamo iniziato a lavorare a un tavolo tecnico per riscrivere un modello convenzionale dedicato agli mediatori creditizi e agli agenti immobiliari di Fiaip che potesse a pieno conciliare quelle che erano le esigenze di natura commerciale di Bnl e quelle che erano le esigenze di portafoglio prodotti/remunerazioni per Fiaip e i suoi associati.
Per il futuro avete intenzione di proseguire questo tipo di attività?
Assolutamente sì. Noi abbiamo investito moltissimo con Fiaip dal punto di vista del rinnovo della convenzione, quindi remunerando molto bene anche i fruitori della convenzione, che sono agenti e mediatori creditizi Fiaip, ed abbiamo come Bnl il miglior kit di prodotti per i mutui attualmente presenti sul mercato, essendo fra l’altro l’azienda che investe di più in questo momento sul mercato in Italia.

Immobili: Applicazione del «prezzo-valore» anche alle pertinenze

 

L’art. 1, co. 497, L. 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ha introdotto il sistema del cd. «prezzo valore», secondo il quale per le cessioni effettuate nei confronti di persone fisiche aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale è costituita dalla rendita catastale, aggiornata con i coefficienti di rivalutazione, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto.
Ricordando che tale regime è opzionale e l’acquirente deve farne specifica richiesta nell’atto, si evidenzia che l’art. 1, co. 309, L. 27.12.2006, n. 296, ha modificato il precedente art. 1, co. 497, L. 266/2005, ampliando, con effetto dall’1.1.2007, l’ambito di applicazione del sistema in esame, prevedendone l’operatività anche in presenza di venditore diverso da persona fisica (impresa, quindi), ferma restando la condizione soggettiva dell’acquirente. Sull’applicazione di tale sistema è intervenuta di recente l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 11.4.2008, n. 149/E.

La detassazione degli straordinari e dei premi di produttività

Introduzione di un'imposta sostitutiva sulle somme erogate per gli straordinari ed incrementi di produttività

Con le previsioni contenute nell’art.2 del D.L. n.93 del 27 maggio 2008 viene introdotta, a livello sperimentale e per il solo settore privato, una generale detassazione degli straordinari e dei premi di produttività erogati dalle aziende, che dovrebbe portare ad un incremento di produttività nelle stesse aziende.
Circa gli effetti temporali, potranno beneficiare della detassazione esclusivamente le somme corrisposte del datore di lavoro nel semestre di prima applicazione della norma, ossia il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2008 ed il 31 dicembre 2008. In particolare l’art.2, co.1 del decreto fa riferimento alle somme erogate a livello aziendale nel suddetto periodo ma anche, in relazione agli importi per prestazioni di lavoro straordinario e prestazioni di lavoro supplementare (vedi oltre), alla concreta effettuazione della prestazione.

Redditi beneficiati dalla disposizione, misura del prelievo e possibile rinuncia del dipendente

Senza alcuna modifica al Tuir, in quanto trattasi di misura sperimentale, è consentita l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% e fino ad un importo complessivo di euro 3.000,00 sulle seguenti somme del salario “accessorio”:

  • prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n.66 dell’8 aprile 2003, effettuate nel periodo suddetto (1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008);
  • prestazioni di lavoro supplementare ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto (1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008) e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della entrata in vigore del presente provvedimento;
  • incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

I redditi di cui sopra non concorrono ai fini fiscali alla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente ed alla determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percettore. Ciò fino al limite di euro 3.000,00 in quanto per l’eccedenza restano in vigore le attuali regole generali e pertanto gli importi ulteriori dovranno essere assoggettati al conguaglio complessivo.
In sostanza trattasi di una franchigia alla quale, peraltro, il lavoratore può liberamente rinunciare, laddove sia maggiormente favorevole l’applicazione della tassazione ordinaria. Si pensi ai casi di lavoratori con un reddito inferiore alla soglia di legge (attualmente euro 8.000,00) i quali, con l’attribuzione delle detrazioni ex art.13 Tuir e sempre che esse competano per l’intero periodo, sono esenti da tassazione. Resta fermo il computo dei sopra elencati redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali

Abrogazione dell’agevolazione riguardante erogazioni liberali e sussidi

Il co.6 dell’art.2 del decreto modifica l’art.51 del Tuir, concernente le regole per la determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, sopprimendo nel co.2 del medesimo articolo la lett.b). In particolare, il citato co.2 dell’art.51 del Tuir elenca tassativamente le somme e i valori che, ancorché percepiti in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito medesimo. In sostanza rappresentano eccezioni alla regola dell’onnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente. Con l’abrogazione della disposizione in questione, quindi, si provvede ad un’estensione della base imponibile che, come previsto dalla relazione tecnica del decreto, in piccola parte compensa la perdita di gettito derivante dalla detassazione degli straordinari.
Per effetto della suddetta soppressione concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

  • le erogazioni liberali non superiori nel periodo d'imposta a € 258,23 concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
  • i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
  • i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della L. n.108/96, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del D.L. n.419/91, convertito, con modificazioni, dalla L. n.172/92.

In mancanza di una diversa decorrenza, la disposizione in commento si applica alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 maggio 2008). Pertanto nel corso del periodo di imposta 2008, il datore di lavoro, in relazione a due differenti, possibili, erogazioni liberali in occasione di festività (ad esempio Pasqua e Natale) sarà tenuto ad applicare due opposti regimi fiscali. Nel primo caso è ancora vigente l’esenzione fino ad euro 258,23, mentre nel secondo caso l’erogazione andrà assoggettata a tassazione, con le regole ordinarie.

ESEMPIO

Erogazione di un importo di euro 920,00 euro per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei mesi di:

  • settembre 2008 - erogazione euro 310,00 il 10 ottobre 2008 – imposta sostitutiva euro 31,00;
  • ottobre 2008 - erogazione euro 340,00 il 10 novembre 2008 – imposta sostitutiva euro 34,00;
  • novembre 2008 - erogazione euro 270,00 il 10 dicembre 2008 – imposta sostitutiva euro 27,00.
Imposta sostitutiva complessiva 10% euro 92,00.
 
A cura di Armando Barsotti,
Coordinatore ufficio studi FIAIP
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